Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 01/06/1939 n. 1089

Art. 27.

1. E' vietata l'alienazione delle collezioni o serie di oggetti, di proprietà di enti o istituti legalmente riconosciuti, per le quali sia intervenuta la notificazione di cui all'art. 5.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, può autorizzarne l'alienazione, anche parziale, nei casi e modi di cui all'art. 24.

Art. 28.

1. Le disposizioni degli artt. 23, 24, 26 e 27 si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno e, in generale, a tutti i negozi giuridici che possono importare alienazioni.

2. Ove si tratti di alienazione a titolo oneroso è riservato allo Stato il diritto di prelazione, da esercitarsi nel termine e nei modi di cui agli artt. 31 e 32. Tale diritto può essere esercitato anche nel caso in cui la cosa sia, a qualunque titolo, data in pagamento.

Art. 29

1. Quando si proceda per conto dello Stato o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, non si intendono comprese, fra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all'imprenditore dei lavori di demolizione, le cose che abbiano l'interesse di cui all'art. 1 anche se vengano in luce soltanto per il fatto dell'abbattimento.

2. E' nullo ogni patto contrario. Sezione II Delle cose appartenenti a privati

Art. 30

1. Il proprietario e chiunque a qualsiasi titolo detenga una delle cose che abbiano formato oggetto di notifica a norma degli articoli precedenti è tenuto a denunziare al Ministro della pubblica istruzione ogni atto, a titolo oneroso o gratuito, che ne trasmetta, in tutto o in parte, la proprietà o la detenzione.

2. Nel caso che la trasmissione avvenga per successione a causa di morte, l'obbligo della denunzia spetta all'erede.

Art. 31

1. Nel caso di alienazione a titolo oneroso, il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione.

2. Qualora la cosa sia alienata insieme con altre per un unico corrispettivo, il prezzo è determinato d'ufficio dal Ministro.

3. Ove l'alienante non ritenga di accettare il prezzo determinato dal Ministro, il prezzo stesso sarà stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dall'alienante ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.

4. Nel caso in cui il Ministro eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facoltà di recedere dal contratto.

Art. 32

1. Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di mesi due dalla data della denuncia.

2. In pendenza di detto termine, il contratto rimane condizionato sospensivamente all'esercizio del diritto di prelazione: all'alienante è vietato di effettuare la tradizione della cosa.

3. La proprietà passa allo Stato dalla data del provvedimento col quale è esercitata la prelazione.

4. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.

Art. 33

1. Il diritto di prelazione può essere esercitato dal Ministro della pubblica istruzione nei modi indicati negli articoli precedenti, anche quando la cosa sia a qualunque titolo data in pagamento.

Art. 34

1. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio superiore delle antichità e belle arti o quello delle accademie e biblioteche, può vietare l'alienazione delle collezioni e serie di oggetti di proprietà privata, notificate ai sensi dell'art. 5, quando ne derivi danno alla loro conservazione o ne sia menomato il pubblico godimento.

2. In caso di alienazione, totale o parziale, è riservato allo Stato il diritto di prelazione da esercitarsi nei termini e nei modi di cui agli artt. 31 e 32. Tale diritto può essere esercitato anche nel caso in cui la collezione o serie, in tutto o in parte, sia a qualunque titolo data in pagamento.

CAPO IV Disposizioni sulla esportazione ed importazione Sezione I Esportazione

Art. 35.

1. E' vietata, se costituisca danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l'uscita dal territorio della Repubblica dei beni di cui all'art. 1 della presente legge ed al decreto del Presidente della Repubblica 30/09/1963 n. 1409, e successive modificazioni, che in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentino interesse storico,

artistico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico.

2. Il divieto riguarda anche

a) audiovisivi con relativi negativi, la cui esecuzione risalga a oltre venticinque anni;

b) mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, tranne che l'uscita non sia temporanea per la partecipazione a mostre e raduni internazionali;

c) beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni.

3. Il divieto di cui al primo comma si applica comunque agli archivi e ai singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30-9-1963 n. 1409, nonché ai beni di interesse particolarmente importante ai sensi degli artt. 3 e 5 della presente legge.

4. Per i beni culturali non assoggettati ai divieti del presente articolo i competenti uffici di esportazione rilasciano l'attestato di libera circolazione.

5. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Art. 36.

1. Chi intenda far uscire dal territorio della Repubblica beni culturali deve farne denuncia e presentarli ai competenti uffici di esportazione, indican- do, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale.

2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, con motivato giudizio, rilascia o nega l'attestato di libera circolazione.

3. Per i beni culturali di proprietà della regione o di enti sottoposti alla sua vigilanza oppure oggetto di delega di funzioni amministrative alla regione, l'ufficio di esportazione sente la regione, il cui parere è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante.

4. L'attestato di libera circolazione ha validità triennale ed è redatto in tre originali dei quali

a) uno è depositato agli atti d'ufficio;

b) un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione del bene;

c) un terzo è trasmesso al competente ufficio centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali per la formazione del registro ufficiale degli attestati.

Art. 37.

1. L'attestato di libera circolazione, previsto dall'art. 36, secondo comma, è rilasciato dall'ufficio di esportazione non prima di quindi giorni e comunque non oltre quaranta giorni dalla presentazione del bene.

2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione del bene, ne dà notizia al competente ufficio centrale che può, entro i successivi dieci giorni, inibire il rilascio dell'attestato di libera circolazione.

3. Avverso il rifiuto dell'attestato, l'interessato può presentare, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali.

4. Copia del ricorso deve essere contestualmente inviata all'ufficio di esportazione interessato.

5. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.

6. Qualora il Ministro per i beni culturali e ambientali accolga il ricorso, l'ufficio di esportazione, nei venti giorni successivi, rilascia l'attestato di libera circolazione.

7. In caso di rigetto, i beni sono sottoposti al regime di cui agli artt. 2 e 3 del- la presente legge e agli artt. 3 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30/09/1963 n. 1409.

Art. 38. (abrogato dalla legge 30/03/1998 n. 88 art. 24)

Art. 39.

1. Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministro per i beni culturali e ambientali o la regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione competente hanno la facoltà di acquistare il bene per il valore indicato nella denuncia.

Art. 39-bis.

1. La spedizione o l'importazione in Italia delle cose indicate nell'art. 35 è certificata, a domanda, dall'ufficio di esportazione.

2. Il certificato di avvenuta importazione è rilasciato osservando le procedure e modalità stabilite dal regolamento.

3. Il certificato di avvenuta spedizione è rilasciato in base a documentazione idonea alla identificazione della cosa e a comprovarne la provenienza, fornita o autenticata da una autorità dello Stato membro dell'Unione euro- pea di spedizione.

4. Il certificato di cui al terzo comma, per cinque anni dalla data della sua emanazione, sostituisce ad ogni effetto l'attestato di cui all'art. 36

Art. 40.

1. I beni culturali per i quali operi il divieto previsto nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 35 possono circolare in via temporanea per manifestazioni culturali, mostre o esposizioni d'arte.

2. Per le finalità di cui al primo comma, l'ufficio di esportazione rilascia una autorizzazione con validità non superiore ad un anno.

3. La spedizione o l'esportazione temporanea sono garantite mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, per un importo superiore del 10 per cento al valore stimato del bene, rilasciata da un istituto bancario o da una società di assicurazione. La cauzione è incamerata dall'am- ministrazione ove gli oggetti ammessi alla esportazione temporanea non siano reimportati nel termine stabilito, fatta salva l'applicazione del se- condo comma dell'art. 65.

Art. 41 e 41 (abrogati dalla legge 30/03/1998 n. 88 art. 24)

CAPO Disciplina dei ritrovamenti e delle scoperte

Art. 43

1. Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di eseguire ricerche archeologiche, o in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1, in qualunque parte del territorio dello Stato.

2. A tale scopo può, con suo decreto, ordinare l'occupazione degli immobili ove debbono eseguirsi i lavori.

3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un indennizzo per i danni subiti, che, in caso di disaccordo, è determinato con le norme stabilite dagli artt. 65 e seguenti della legge 25/06/1865 n. 2359. Invece dell'indennizzo, il Ministro può rilasciare al proprietario, che ne faccia richiesta, le cose ritrovate, o parte di esse, quando non interessino le collezioni di Stato.

Art. 44

1. Le cose ritrovate appartengono allo Stato.

2. Al proprietario dell'immobile sarà corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio, che in ogni caso non può superare il quarto del valore delle cose stesse.

3. In caso di disaccordo il premio è determinato insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal proprietario ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dal proprietario.

Art. 45

1. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio superiore delle antichità e belle arti o quello delle accademie e biblioteche, può fare concessione a enti o privati di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per ritrovamento di cose di cui all'art. 1, in qualunque parte del territorio dello Stato, e, a tale scopo autorizzare, con suo decreto, l'occupazione degli immobili ove debbono eseguirsi i lavori.

2. Il concessionario deve osservare, oltre alle norme imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che l'amministrazione ritenga di prescrivere.

3. In caso di inosservanza, la concessione è revocata.

4. La concessione può altresì essere revocata quando il Ministro intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate dallo Stato le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministro.

5. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione delle spese fatte dal Ministro, le spese saranno determinate insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri, da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal concessionario ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dal proprietario.

 

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